Fondo perduto: quali sono le agevolazioni in scadenza a settembre?

Fondo perduto: le novità del mese di settembre, vediamo quali sono le agevolazioni in scadenza. .

Oggi ci occupiamo del fondo perduto andando a delineare le agevolazioni in scadenza a settembre. Le principali agevolazioni previste sono per imprese, privati e professionisti. Queste tre categorie hanno ancora tempo per la presentazione le domande di agevolazione, previo possesso degli opportuni requisti. Il calendario delle scadenze comprende il Fondo perduto alternativo, fondo perduto perequativo, bonus affitti, esonero contributivo.

Fondo perduto: quali sono le agevolazioni

Come ricorda il portale Fisco e Tasse, è possibile fare domanda per il ricevimento delle seguenti agevolazioni:

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  • Il Fondo perduto alternativo
  • – Il Fondo perduto perequativo
  • – Il Bonus affitti
  • – L’Esonero Contributivo

Adesso spendiamo quache parola sul fondo perduto, per spiegare di cosa si tratta. Come informa Money.it, i finanziamenti a fondi perduti non sono altro che dei prestiti che non prevedono interessi e obbligo di restituzione. Sono erogati da enti europei, statali, regionali e locali e servono ad aiutare giovani imprenditori/imprenditrici nell’aprire aziende appena nate, oppure a gestione femminile.

Fondo perduto alternativo: scade il 2 settembre

Il contributo Sostegni bis attività stagionali è un’agevolazione alternativa al contributo a fondo perduto (art.1 commi da 1 a 3 del contributo sostegni bis automatico). Tale contibuto spetta a patto che ci siano le seguenti condizioni:

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  • – L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
  • – Sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  • Per la corretta determinazione di tali importi, è necessario prendere come riferimento la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Contibuto Sostegni bis attività stagionali: cosa c’è da sapere

L’ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali si determina, tramite l’applicazione di una percentuale alla differenza suddetta. Come informa l’Agenzia delle entrate, il contributo sostegni per le attività stagionali “consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro, a scelta irrevocabile del contribuente, nel riconoscimento dell’intero importo come credito d’imposta, a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.

Fondo perduto perequativo: scade il 10 settembre

Il Decreto Sostegni bis pubblicato in GU n 123 del 25 maggio, con l’obiettivo di aiutare gli operatori economici che hanno subito particolari nel corso dell’emergenza causata dal coronavirus. Il decreto ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti coloro che svolgono le attività qui di seguito elencate:

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  • – D’impresa
  • – Arte o professione 
  • – Produttori di reddito agrario, 
  • – Titolari di partita IVA che risiedono o che si sono stabiliti in territorio italiano

Tale contributo è riservato esclusivamente a soggetti con ricavi o compensi non al di sopra dei dieci milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto. 

Per accedere al contributo a fondo perduto bisogna, tuttavia, soddisfare le seguenti condizioni:

  • – Deve esserci stato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020
  • – Rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 
  • – In misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ammontare del contributo a fondo perduto si determina:

  • – Tramite l’applicazione della percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
  • – Alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 
  • – Rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 
  • – Al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate 

Come abbiamo già specificato, la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo si può trasmettere solamente nel caso in cui la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 p presentata entro il 10 settembre 2021.

Il 6 settembre è la scadenza del Bonus Affitti

La presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (il Bonus Affitti 2021) è possibile fino al 6 settembre. Il contributo riconosciuto è pari:

  • – Al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione;
  • – Il suo importo massimo è di 1.200 euro per ciascun locatore.

Come precisa Trend Online, il Bonus Affitti “si configura in forma di contributo a fondo perduto ed è riservato ai proprietari di immobili in affitto”.

Esonero contributi: le scadenze sono il 30 settembre e il 31 ottobre

La legge di bilancio 2021 ha previsto che fosse istituito un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali  per il 2021 dovuti da:

  • – Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri 
  • – Autonomi iscritti alla gestione separata Inps
  • – Professionisti aventi cassa previdenziale ordinistica
  • – Medici, infermieri e operatori sanitari risultanti in pensione, ma temporaneamente assunti per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19

Il fondo aveva una dotazione finanziaria iniziale di un miliardo di euro. In seguito c’è stato un aumento a 2,5 miliardi di euro da parte del Decreto Sostegni. Il decreto 17.5.2021 le suddivide in: 1,5 miliardi all’esonero per gli iscritti a gestioni Inps, 1 miliardo per  gli sconti alle Casse ordinistiche.

Da precisare come le istanze debbano essere necessariamente presentate entro termini diversi e a un unico ente previdenziale, in particolare:

  • – Entro il 31 settembre 2021 (in un primo momento la data era il 31 luglio) per i lavoratori autonomi e professionisti che sono iscritti alll’Inps (inclusi i professionisti e gli operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
  • – Entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.

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